Alberto Sgaramella e Angelo Apruzzi ottengono l’annullamento di un accertamento fiscale dell’Agenzia delle Entrate di oltre 50 mila euro
L’Agenzia delle Entrate ha trasmesso un avviso di accertamento di oltre € 50.000 nei confronti di un manager di una nota società di produzione di divani, trasferito dall’azienda in Romania. In sintesi, l’Agenzia ha sostenuto che il lavoratore avrebbe dovuto dichiarare il proprio reddito non solo in Romania ma anche in Italia, in quanto pur residente all’estero non era iscritto all’AIRE.
Il contribuente – assistito dall’Avv. Alberto Sgaramella e dal Dr. Angelo Apruzzi – ha impugnato l’avviso di accertamento dopo l’infruttuosa mediazione tributaria.
Con sentenza n. 1548/2026 depositata il 26.09.2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari – Sez. III ha accolto il ricorso del manager riconoscendo la fondatezza delle tesi difensive secondo cui l’avviso di accertamento impugnato costituiva una indebita duplicazione del prelievo di fiscale in violazione della convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Romania (ratificata con L. n. 78/2017).
Nonostante gli orientamenti contrari di una parte della giustizia tributaria di merito e di legittimità, il Collegio ha chiarito che in questi casi non può trovare applicazione l’art. 165 co. 8 TUIR, così come è da escludere il meccanismo di calcolo della c.d. retribuzione convenzionale.
Come sostenuto dall’Avv. Sgaramella e dal Dr. Apruzzi, infatti, non si tratta di stabilire la prevalenza del dato sostanziale su quello formale, quanto piuttosto della necessità di riaffermare il principio generale convenzionale secondo cui la convenzione sul divieto di doppia imposizione stipulata tra gli Stati, al pari delle altre norme internazionali pattizie, riveste carattere di specialità rispetto alle corrispondenti norme nazionali e quindi prevale su queste ultime (anche ai sensi dell’art. 117 co. 1 Cost).
Sicché, la convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Romania – peraltro con una disciplina più favorevole al contribuente – prevale sul dettato normativo domestico rappresentato dall’art. 165 co. 8 TUIR.
Di conseguenza, avendo il contribuente versato le imposte nello stato estero di produzione del reddito, non solo non è tenuto ad assolvere ad alcun altro adempimento formale (ossia presentare la dichiarazione dei redditi in Italia), ma neppure è tenuto ad ulteriori versamenti di imposte in Italia sul reddito prodotto all’estero.
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