Luigi Fino e Alberto Sgaramella ottengono il rigetto dell'azione revocatoria di un atto ricognitivo di usucapione

Luigi Fino e Alberto Sgaramella ottengono il rigetto dell'azione revocatoria di un atto ricognitivo di usucapione

Con sentenza n. 151/2021, il Tribunale di Matera ha accolto la tesi della società debitrice (difesa dagli Avvocati Luigi Fino e Alberto Sgaramella) ed ha affermato l'inammissibilità dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. di un atto ricognitivo di usucapione che, sebbene sia stato redatto fuori dalla procedura conciliativa, è stato concluso a fini transattivi.

Il Tribunale, pertanto, ha rigettato la domanda revocatoria di tre creditori nei confronti di un atto con cui una società (debitore) e un terzo avevano riconosciuto l'intervenuta usucapione di un esteso compendio immobiliare.

Si è osservato che l’art. 84-bis del D.L. 8/2013 (conv. in L. 21 giugno 2013 n. 69), modificando l’art. 2643 c.c. con l’introduzione del n. 12-bis, ha previsto l’obbligo di trascrizione degli accordi di mediazione che accertano l’usucapione, a seguito di sottoscrizione del processo verbale autenticato da un pubblico ufficiale. In forza di tale disposizione è stata introdotta una nuova fattispecie di atti trascrivibili avente ad oggetto l’usucapione che, pertanto, oggi può essere riconosciuta:

  • da una sentenza dichiarativa;
  • da un accordo accertativo, la cui pubblicità, ai sensi dell’art. 2643, n. 12-bis, c.c. ha efficacia meramente dichiarativa ex art. 2644 c.c.;
  • da un atto di accertamento, al di fuori della procedura conciliativa, trascrivibile ai sensi dell’art. 2645 c.c. e avente efficacia dichiarativa;
  • da un atto di transazione, ai sensi dell’art. 2643, n. 13.   

Con una delle prime pronunce sul tema, il Tribunale ha quindi riconosciuto l’inidoneità dell’atto ricognitivo di usucapione trascritto, seppur concluso fuori dalla procedura conciliativa ma sempre a fini transattivi, a trasferire e/o costituire il diritto di proprietà in capo a un terzo. Pertanto, in mancanza di uno dei requisiti dell'art. 2901 c.c., e cioè della natura dispositiva dell'atto (a sua volta presupposto essenziale per la produzione dell'eventus damni), l'azione revocatoria è stata dichiarata inammissibile.

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