Con sentenza n. 151/2021, il Tribunale di Matera ha accolto la tesi della società debitrice (difesa dagli Avvocati Luigi Fino e Alberto Sgaramella) ed ha affermato l'inammissibilità dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. di un atto ricognitivo di usucapione che, sebbene sia stato redatto fuori dalla procedura conciliativa, è stato concluso a fini transattivi.
Il Tribunale, pertanto, ha rigettato la domanda revocatoria di tre creditori nei confronti di un atto con cui una società (debitore) e un terzo avevano riconosciuto l'intervenuta usucapione di un esteso compendio immobiliare.
Si è osservato che l’art. 84-bis del D.L. 8/2013 (conv. in L. 21 giugno 2013 n. 69), modificando l’art. 2643 c.c. con l’introduzione del n. 12-bis, ha previsto l’obbligo di trascrizione degli accordi di mediazione che accertano l’usucapione, a seguito di sottoscrizione del processo verbale autenticato da un pubblico ufficiale. In forza di tale disposizione è stata introdotta una nuova fattispecie di atti trascrivibili avente ad oggetto l’usucapione che, pertanto, oggi può essere riconosciuta:
Con una delle prime pronunce sul tema, il Tribunale ha quindi riconosciuto l’inidoneità dell’atto ricognitivo di usucapione trascritto, seppur concluso fuori dalla procedura conciliativa ma sempre a fini transattivi, a trasferire e/o costituire il diritto di proprietà in capo a un terzo. Pertanto, in mancanza di uno dei requisiti dell'art. 2901 c.c., e cioè della natura dispositiva dell'atto (a sua volta presupposto essenziale per la produzione dell'eventus damni), l'azione revocatoria è stata dichiarata inammissibile.
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