Antonio Pinto e Antonio Amendola ottengono l'annullamento della cartella di Equitalia, in materia di revoca di finanziamenti pubblici

Antonio Pinto e Antonio Amendola ottengono l'annullamento della cartella di Equitalia, in materia di revoca di finanziamenti pubblici

Antonio Pinto e Antonio Amendola ottengono l’annullamento di una cartella di pagamento di oltre 2.000.000,00 di euro richiesti da Equitalia S.p.A., a seguito della revoca di finanziamenti pubblici erogati dal Ministero.

Nello specifico, con sentenza n. 492 del 10.2.2021, il Tribunale di Bari, II Sez. Civ., dott.sa M. Cavallo ha accolto pienamente l’opposizione proposta dall’impresa, e ha dichiarato non dovute le somme richieste con la cartella di pagamento opposta, condannando sia Equitalia sia il Ministero al pagamento delle spese di lite.

La questione sottoposta al vaglio del Tribunale concerneva la revoca, disposta dal Ministero, di contributi pubblici erogati per la realizzazione di un programma d’investimento presentato dall’impresa beneficiaria.

Dunque, a distanza di anni dall’erogazione, la società cliente si era vista recapitare da Equitalia una cartella di pagamento monstre di oltre 2.000.000,00 di euro.

La società, difesa dagli Avv.ti Antonio Pinto e Antonio Amendola, presentava opposizione alla suddetta cartella di pagamento, contestando, sotto molteplici profili, l’avversa richiesta di pagamento ed evidenziando la regolare ultimazione del programma di investimento.

Il Tribunale, ritenendo sussistenti i gravi e fondati motivi, anche in considerazione del serio pregiudizio che rischiava di subire la società dall’esecuzione promossa da Equitalia, disponeva subito la sospensione dell’esecutività della cartella di pagamento.

In seguito, completata l’istruttoria, il Tribunale, accoglieva le eccezioni formulate dalla società, e conseguentemente, dichiarava non dovute le somme oggetto della cartella di pagamento opposta.

In particolare, il Tribunale non solo ha riconosciuto la propria giurisdizione, ma ha altresì affermato la piena legittimazione passiva sia dell'Ente impositore (Ministero), in quanto titolare della pretesa contestata, sia dell’Agente della riscossione (Equitalia) quale soggetto dal quale proviene l'atto oggetto dell'opposizione.

L’introduzione, negli ultimi anni, di nuove forme di finanziamento e/o agevolazioni pubbliche, sia a livello statale sia a livello regionale, soprattutto in ambito agricolo, ha comportato la necessità per le imprese beneficiarie di attivarsi per richiedere la tutela dei propri diritti, laddove l’azione dell’Ente concessionario e dell’Agente di riscossione sia esercitata in maniera illegittima.

Sotto questo profilo, la pronuncia in esame pare quanto mai attuale e assume particolarmente rilevanza in materia di revoca di finanziamenti o agevolazioni pubbliche, in quanto, con un’ampia motivazione, il Tribunale, nel caso di specie, ha riconosciuto la radicale infondatezza della pretesa creditoria avanzata dagli Enti Pubblici.


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